Re: Revolver Antico
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Re: Revolver Antico         

Group: it.hobby.armi.moderato · Group Profile
Author: lmb
Date: Sep 12, 2008 05:59

"Giona" ha scritto nel messaggio
news:bodkc4h5voepafoh3qjhbtfcgb34g4k7il@4ax.com...
> On Fri, 12 Sep 2008 11:22:37 +0200, "lmb" wrote:
>
>
> In quell'aggiornamento la CCCCA, eludendo totalmente la Legge, ha
> catalogato il fucile Mondragon come arma "storica e rara" dimenticando
> (volendo dimenticare!) che la Legge "raggirata" si applica
> esclusivamente alle armi antiche. Ed un fucile brevettato nel 1907,
> antico sicuramente non lo è.

per favore mi spieghi come fai a dire che la legge citata nella scheda di
catalogazione (che non è una legge ma un decreto ministeriale emesso dal
Ministero dell'Interno di concerto con il ministero dei beni culturali ed
ambientali) si applica ***solo alle armi antiche*** quando si intola:

Decreto Ministeriale 14 aprile 1982
regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di
importanza storica

a casa mia antico, artistico o raro si riferiscono a tre concetti
differenti, ossia
-arma antica
-arma artistica
-arma rara di importanza storica

tanto è vero che i successivi articoli 2; 3 e 4 così dispongono:

Articolo 2
Armi antiche - Esclusione dalla categoria delle armi da guerra o tipo
guerra.
Le armi antiche, anche se originariamente fabbricate per uso bellico ed
utilizzate come armi da guerra, non sono considerate in alcun caso come tali
ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 3
Armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare di importanza storica.
Per le armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare d'importanza storica e
parti di esse, fabbricate su modello successivo al 1890 si osserva la
disciplina stabilita dall'art. 10, primo e secondo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110.

Articolo 4
Armi artistiche o rare d'importanza storica - Immatricolazione.
Le armi di cui alla lettera b) dell'art. 1, appartenenti a privati, di
modelli anteriori al 1890, ma fabbricate successivamente al 1920, ove
mancanti del numero di matricola, devono essere presentate al banco
nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alle sue sezioni per gli
adempimenti di cui all'art. 11 ottavo comma, della citata legge 18 aprile
1975 n. 110 entro un anno dalla Pubblicazione del presente decreto.
Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti previa
intesa con la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per
territorio di provenienza dell'arma, in modo da salvaguardare l'integrità
dell'arma stessa. A tal fine, la matricola può essere impressa su apposita
targhetta metallica recante il sigillo della Repubblica ed assicurata
all'arma in modo da non essere asportata o sostituita.

ed ancora all'art. 6 ..."Le armi da sparo sono artistiche se presentano
caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici
particolarmente noti; sono rare di importanza storica se si rinvengono in
numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza
storico-culturale" ...
(in virtù di questo articolo fu per esempio concessa la detenzione di una
particolare P08 in calibro 9 parabellum in quanto consegnata dal generale
della Wehrmacht Gunter Meinhold nelle prime ore del 25 aprile del 1945 a
Carmine Romanzi, inviato del CNL, per trattare la resa delle truppe
tedesche.)

già che ci siamo ecco il resto, compreso il disposto relativo alla
detenzione di armi di modello anteriore al 1890 fabbricate dopo tale data:

Articolo 5
Armi antiche - Immatricolazione.
Per le armi antiche, ivi comprese quelle ad avancarica, non si osserva
l'obbligo della immatricolazione e della catalogazione di cui all'art. 7
della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 6
Accertamento della qualità di arma antica, artistica o rara di importanza
storica.
Qualora la qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica,
in sede di denuncia di cui al successivo art. 7, non sia sufficientemente
documentata dal detentore, la stessa viene accertata per quanto possibile a
richiesta del questore, preventivamente informato dall'ufficio di pubblica
sicurezza o comando carabinieri interessato, dalla sovrintendenza per i beni
artistici e storici competente per territorio, che potrà avvalersi, per i
fini indicati, della consulenza dell'esperto di cui all'art. 32, comma nono,
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La stessa procedura deve essere osservata in caso di armi antiche,
artistiche o rare di importanza storica destinate a collezioni.

Per i fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto sono armi da
sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad
avancarica, escluse le repliche di cui all'art. 2, lettera h) , della legge
18 aprile 1975, n. 110.

Le armi da sparo sono artistiche se presentano caratteristiche decorative di
notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti; sono rare di
importanza storica se si rinvengono in numero limitato o sono collegate a
personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Articolo 7
Detenzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 35, terzo comma, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di
importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai
sensi dell'art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica
sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e
deve contenere:
1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi;
3) l'epoca alla quale sono attribuite;
4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L'ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia,
ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le
armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute
dal denunciante, ai sensi dell'art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile
1975, n. 110.
La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate
annotazioni, è consegnata all'interessato; la seconda è conservata agli atti
dell'ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni
artistici e storici.
Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia
delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste
dal presente articolo e con l'osservanza delle procedure in esso indicate.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone
ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere
immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici
competente per territorio.

Articolo 8
Collezione.
Chi detiene armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica in numero
superiore a otto deve chiedere al questore della provincia in cui esse si
trovano la licenza di collezione prescritta dall'art. 31, secondo comma, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773).
La domanda, conforme alla legge sul bollo, deve contenere i dati di cui
all'art. 7, secondo comma, con l'indicazione delle misure adottate dal
richiedente per la custodia dei materiali.
La qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica è
comprovata nei modi previsti dall'art. 6.
Alla domanda deve essere allegato un foglio di carta legale in bianco, sul
quale è trascritta la licenza, che deve contenere l'elenco delle armi con
l'indicazione dei relativi dati, nonché le eventuali prescrizioni impartite
ai sensi dell'art. 20, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Copia della licenza deve essere inviata alla sovrintendenza per i beni
artistici e storici territorialmente competente.
Il rilascio della licenza è subordinato all'accertamento della esistenza dei
presupposti di cui all'art. 6 del presente decreto, nonché alla osservanza
delle disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Non è richiesto l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8,
terzo comma, della citata legge n. 110, fermo restando il divieto della
detenzione del relativo munizionamento a norma dell'art. 10, comma nono,
della stessa legge n. 110.
Non si osserva il limite di un esemplare per ciascun tipo di arma destinato
a collezione, anche se le armi presentano le stesse caratteristiche tecniche
di fabbricazione.

Articolo 9
Rifiuto della licenza di collezione.
Qualora per difetto nei requisiti di cui all'art. 9 della legge 18 aprile
1975, n. 110, o per altri motivi previsti dalla legge, il questore rifiuti
il rilascio della licenza prescritta dall'art. 31, secondo comma, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e di cui
all'art. 8, l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
del diniego, deve indicare al questore medesimo la persona o l'ente che, a
norma delle vigenti disposizioni, possono legittimamente detenere i
materiali di specie ed ai quali le armi vengono cedute.
Ove la cessione non avvenga nel termine suddetto, il questore dispone che le
armi constituenti la collezione, previo parere della sovrintendenza per i
beni artistici e storici, siano affidate alla custodia, a spese
dell'interessato, della direzione di artiglieria o di altro ufficio o ente
pubblico indicati dalla sovrintendenza.

Articolo 10
Collezione - Obbligo di custodia.
Le armi raccolte in collezione devono essere custodite in idonei locali. Il
titolare deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le
modalità che, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
saranno prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto del rilascio
della licenza, tenuto conto del tipo e della quantità delle armi e delle
caratteristiche dei locali in cui sono custodite.
Per i locali non idonei, il questore subordina il rilascio della licenza
alla condizione che entro novanta giorni siano apportati agli stessi le
opportune modifiche o siano indicati nuovi idonei locali.
Ove l'interessato non provveda nel termine suddetto, il questore dispone in
conformità di quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma.
Qualora l'accertamento dell'inidoneità dei locali sia successivo al rilascio
della licenza, il questore fissa un congruo termine perché il titolare della
licenza provveda a renderli idonei. Scaduto il termine suddetto, il questore
provvede secondo quanto stabilito nel precedente comma.

Articolo 11
Collezioni - Validità della licenza - Modificazioni nella consistenza delle
collezioni.
La licenza per la collezione delle armi antiche, artistiche o rare di
importanza storica è permanente.
Debbono tuttavia essere denunciati al questore, nelle forme previste
dall'art. 7, quinto comma, del presente decreto, i cambiamenti sostanziali
delle collezioni o del luogo in cui sono custodite.
Tali cambiamenti vanno annotati sulla licenza.
Il titolare della licenza di collezione prevista dall'art. 8 può, con
l'osservanza dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, acquistare o
vendere le armi di cui all'art. 1 per migliorare la propria collezione,
senza l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 35 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, purché sia certo
dell'identità personale del cedente o dell'acquirente e che lo stesso
disponga legittimamente dei materiali di specie o possa detenerli in
conformità alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. Resta salvo, in
ogni caso, l'adempimento di cui al comma secondo del presente articolo.

Articolo 12
Collezioni - Revoca della licenza.
Per la revoca della licenza di collezione si osservano le disposizioni di
cui all'art. 11, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Del provvedimento di revoca adottato, il questore ne informa immediatamente
il prefetto e la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente
per territorio.
Il prefetto, preso atto della comunicazione, invita l'interessato a
trasferire le armi, anche con diverse operazioni, entro un termine non
superiore a trenta giorni, a persone o enti che possono legittimamente
detenerle.
Nel caso in cui l'interessato non ottemperi all'invito, il prefetto dispone
il deposito delle armi presso un ente di diritto pubblico abilitato alla
detenzione delle stesse ed indicato dalla competente sovrintendenza per i
beni artistici e storici.

Articolo 13
Importazione - Esportazione - Trasporto.
Per l'importazione, l'esportazione ed il trasporto delle armi di cui al
presente decreto si osservano le disposizioni contenute negli articoli 31 e
34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e negli articoli 48 e
50 del relativo regolamento di esecuzione, fermi restando gli eventuali
adempimenti previsti da diverse disposizioni legislative e regolamentari.
Per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque
aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali, si osservano
le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 9 agosto 1977
( Gazzetta Ufficiale n. 246 del 9 settembre 1977).

Art. 14.
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi che risultano o appaiono
antiche, artistiche o rare di importanza storica deve informare, almeno tre
giorni prima di procedere al pubblico incanto, la sovrintendenza per i beni
artistici e storici competente per territorio.
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