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Author: lmblmb Date: Sep 11, 2008 10:16
"Franco" gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:48c7fdcc$0$18952$5fc30a8@news.tiscali.it...
> Buongiorno a tutti,
>
> scrivo per un quesito relativo ad un revolver antico
> che possiedo che è uguale a quello illustrato lel sito
> del Dott. Mori http://www.earmi.it/armi/atlas/125.htm
> al n. 21-3.
> Tale revolver è sicuramente anteriore al 1890 essendo
> la pistola adatta per proiettili di tipo a spillo ed è stato
> denunciato come arma comune.
> La domanda è questa: è ancora considerata arma comune
> oppure le armi antiche sono soggette a disposizioni diverse
> (tipo per es. le armi ad avancarica) ?
> Se si qual'è la procedura per farla riclassificare correttamente?
probabilmente basta andare con la documentazione necessaria presso il
commissariato o la stazione CC competente per risolvere il problema e
spostare in denuncia l'arma dalle comuni alle antiche.
A meno che sul revolver sia riportata una data di fabbricazione posteriore
al 1890.
Infatti secondo la nostra normativa quel che conta è l'anno di fabbricazione
anche se a volte non tutte le questure ne hanno tenuto conto.
Recentemente una certa ditta ha chiesto la catalogazione dei revolver
italiani modello 1889 e correttamente (secondo me) la CCCCA la ha accettata.
vediamo che dice la legge:
la 110/75 art 10 recita : .. "sono armi antiche quelle ad avancarica e
quelle ***fabbricate*** anteriormente al 1890"
Il DM 14 aprile 1982 "regolamento per la disciplina delle armi antiche,
artistiche o rare di importanza storica" dice:
***Vista la legge 110/75 ... ***
art 1 . campo di applicazione . B) le armi da sparo artistiche o rare di
importanza storica di MODELLI anteriori al 1890
e così recita l'art. 4:
Le armi di cui alla lettera B dell'art 1 appartenenti ai privati DI MODELLI
ANTERIORI AL 1890 MA FABBRICATI SUCCESSIVAMENTE AL 1920 ove mancanti del
numero di matricola devono essere presentate alo Banco nazionale di prova
per gli adempimenti di cui all'art 11 ottavo comma della citata legge 18
aprile 1975 nr 110 .
Art. 5
Per le armi antiche ivi comprese quelle ad avancarica non si osserva l'obbligo
della immatricolazione e della catalogazione di cui all'art. 7 della legge
18 aprile 1975 nr 110
***Ma attenzione!***
all'art. 6 ove troviamo: ". ai fini di cui agli art. 7 e 8 del presente
decreto sono armi da sparo antiche quelle FABBRICATE anteriormente al 1890 .
" (l'art 7 ed 8 sono quelli che ci interessano, perché riguardano detenzione
e collezione)
Qualcuno , forse fermandosi all'art 1 del citato decreto, ritiene che le
armi antiche siano quelle di modello anteriore al 1890 comprese quelle
fabbricate successivamente.
Qualcuno ritiene persino che la CCCCA avrebbe dovuto respingere le richieste
di catalogazione dei revolver Bodeo fregandosene del disposto della L.
110/75 !
Però bisogna considerare che nel nostro ordinamento esiste un principio
gerarchico delle fonti che non può essere eluso (e quindi un DM non può
contraddire una Legge Ordinaria esattamente come questa non può contraddire
il dettato costituzionale) e siccome la L. 110/75 parla di Fabbricazione e
non di modello c'è poco da fare: le armi di modello anteriore al 1890 ma
fabbricate posteriormente non sono antiche ai fini della detenzione, tanto
che il citato DM 14 aprile 1882 dispone quanto abbiamo visto all'art. 6
Ovviamente sarebbe auspicabile un intervento legislativo di
liberalizzazione della armi antiche redatto usando il buonsenso dato che non
è buonsenso pensare che un'arma prodotta il 31 dicembre 1889 sia antica e la
stessa arma prodotta il primo gennaio 1890 diventi moderna.
LMB
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