>
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm
>
> Articolo 1
>
> Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
> sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
> in spirito di fratellanza.
> Articolo 2
>
> Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
> nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
> razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
> di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o
> di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base
> dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
> territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad
> amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
> limitazione di sovranità .
> Articolo 3
>
> Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
> propria persona.
> Articolo 4
>
> Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
> schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
> Articolo 5
>
> Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
> punizione crudeli, inumani o degradanti.
> Articolo 6
>
> Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
> personalità giuridica.
> Articolo 7
>
> Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
> discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
> diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
> presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
> discriminazione.
> Articolo 8
>
> Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a
> competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
> riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
> Articolo 9
>
> Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
> esiliato.
> Articolo 10
>
> Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
> pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
> della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della
> fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
> Articolo 11
>
>   1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
> sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
> nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
>   2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od
> omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato
> secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrÃ
> del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al
> momento in cui il reato sia stato commesso.
>
> Articolo 12
>
> Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
> sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
> corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni
> individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze
> o lesioni.
> Articolo 13
>
>   1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
> entro i confini di ogni Stato.
> Â Â 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
> proprio, e di ritornare nel proprio paese.
>
> Articolo 14
>
> Â Â 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
> asilo dalle persecuzioni.
>   2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
> realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e
> ai principi delle Nazioni Unite.
>
> Articolo 15
>
> Â Â 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
>   2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
> cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
>
> Articolo 16
>
>   1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
> una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
> Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
> all'atto del suo scioglimento.
>   2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
> consenso dei futuri coniugi.
>   3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha
> diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
>
> Articolo 17
>
>   1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
> comune con altri.
>   2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
> proprietà .
>
> Articolo 18
>
> Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
> religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di
> credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in
> pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
> nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
> Articolo 19
>
> Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso
> il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
> cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
> senza riguardo a frontiere.
> Articolo 20
>
>   1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
> pacifica.
>   2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
>
> Articolo 21
>
> Â Â 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese,
> sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
> Â Â 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
> pubblici impieghi del proprio paese.
>   3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale
> volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
> effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo
> una procedura equivalente di libera votazione.
>
> Articolo 22
>
> Ogni individuo, in quanto membro della società , ha diritto alla sicurezza
> sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la
> cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse
> di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
> alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità .
> Articolo 23
>
> Â Â 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
> a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
> disoccupazione.
> Â Â 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
> retribuzione per eguale lavoro.
> Â Â 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
> soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
> conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
> protezione sociale.
> Â Â 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per
> la difesa dei propri interessi.
>
> Articolo 24
>
> Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
> ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
> Articolo 25
>
> Â Â 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
> la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
> riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
> mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso
> di disoccupazione, malattia, invalidità , vedovanza, vecchiaia o in altro
> caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla
> sua volontà .
>   2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
> Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
> stessa protezione sociale.
>
> Articolo 26
>
> Â Â 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
> gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
> L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e
> professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
> superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
> Â Â 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
> personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle
> libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
> l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
> favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
>   3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di
> istruzione da impartire ai loro figli.
>
> Articolo 27
>
> Â Â 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
> culturale della comunità , di godere delle arti e di partecipare al progresso
> scientifico ed ai suoi benefici.
> Â Â 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e
> materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica
> di cui egli sia autore.
>
> Articolo 28
>
> Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
> diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
> pienamente realizzati.
> Articolo 29
>
>   1. 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità , nella quale soltanto
> è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità .
>   2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà , ognuno deve
> essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla
> legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle
> libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale,
> dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
>   3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
> esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
>
> Articolo 30
>
> Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
> implicare un diritto di un qualsiasi ...
>
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